Dal 1° Aprile 2005 tutti i veicoli di nuova immatricolazione ed entro
il 31 Dicembre 2005 tutti i veicoli in circolazione.
Art. 1
Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione
degli "evidenziatori" retroriflettenti
- Gli AUTOVEICOLI adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio
nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico SUPERA 3,5 t (categorie internazionali N2 e N3), devono essere segnalati LATERALMENTE e POSTERIORMENTE con evidenziatori retroriflettenti continui.
- I RIMORCHI ed i SEMIRIMORCHI adibiti al trasporto di cose, immatricolati
nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico SUPERA 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4) devono essere segnalati lateralmente e posteriormente cin evidenziatori retroriflettenti continui.
- Le PRESCRIZIONI del presente decreto si APPLICANO altresì ai veicoli
indicati ai commi 1 e 2 di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t classificati per USO SPECIALE (ART. 54 e 56 del Codice della Strada e specifica tabella dell'Art. 203 e 204 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada) o per trasporti specifici.
Art. 2
Caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti
- Gli evidenziatori retroriflettenti impiegati per la segnalazione dei
veicoli di cui all'At. 1 devono essere di tipo omologato conformemente
alle prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento ECE/ONU n°104
riportate nell'allegato B al presente decreto.
- La conformità degli evidenziatori retroriflettenti è attestata dalla
presenza del marchio internazionale di omologazione riprodotto
nell'allegato 3 al regolamento ECE/ONU n°104.
Art. 3
Modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli
- Le modalità di applicazione sui veicoli e le caratteristiche colorimetriche degli evidenziatori sono riportate nell'allegato A al presente decreto.